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STATUTO
(Aggiornati Assemblee locale dicembre 2006)
ISTRUZIONE E FINI
Art. 1 E’ costituito il “Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di volontariato di protezione civile della Provincia di Torino”.
Di seguito denominato Coordinamento, ai fini di:
- Organizzare, indirizzare, raccordare le iniziative e le attività di protezione civile delle Associazioni, Gruppi Comunali ed intercomunali di volontariato di protezione civile dislocate nel territorio provinciale, con particolare riferimento all’attività di coordinamento delle stesse organizzazioni durante le emergenze di protezione civile , previste dal “Piano Provinciale di Protezione Civile”.
- Rafforzare il supporto organizzativo ed operativo degli Enti preposti al coordinamento ed all’esercizio delle attività di protezione civile, e per il servizio antincendio boschivo.
- Formulare proposte sull’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.
L’attività del Coordinamento non ha scopi di lucro e non possono essere attribuite indennità di carica, gettoni di presenza o compensi di alcun genere.
Art. 2 Sono soci del Coordinamento tutti i rappresentanti, in numero di uno per Associazione, ovvero Gruppo Comunale o Intercomunale, di volontariato di protezione civile, avente sede sul territorio provinciale e formalmente riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile e/o iscritte al Registro Regionale/Sezione Provinciale del Volontariato, settore protezione civile.
Ciascun socio partecipa alle adunanze della propria Sezione Territoriale di C.O.M. dell’Assemblea, con diritto di voto e di assunzione di cariche sociali.
La qualità di socio si perde:
- Per recesso;
- revoca di iscrizione al Registro Regionale / Sezione Provinciale delle Associazioni di Volontariato e/o all’elenco del Dipartimento della Protezione Civile e/o lo scioglimento dell’Associazione o Gruppo Comunale o Intercomunale di appartenenza;
- per comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;
- per grave violazioni di Leggi.
L’esclusione di socio è deliberata dalla Sezione Territoriale del C.O.M. dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione formale dell’addebito all’adempiente, con diritto di replica.
MODALITA’ DI AMMISSIONE
Art. 3 L’ammissione di una Organizzazione al Coordinamento, sentito il parere del referente territoriale del C.O.M., viene deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda, che dovrà essere corredata della documentazione necessaria atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Ogni organizzazione dovrà delegare un rappresentante effettivo ed un supplente, al fine di rendere costanti i rapporti con il Coordinamento.
Il rigetto delle domande sarà motivato dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione di una delle Organizzazioni facente parte del Coordinamento è deliberato dal Consiglio Direttivo: in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto, all’Organizzazione aderente, gli addebiti che alla stessa vengono mossi.
Il recesso da parte delle Organizzazioni deve essere comunicata in forma scritta al Presidente del Coordinamento tramite il proprio referente territoriale su base C.O.M
DIRITTI E DOVERI
Art. 4 Le organizzazioni aderenti hanno il dovere di:
- Osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Coordinamento;
- Mantenere un comportamento confacente agli scopi del Coordinamento
Le Organizzazioni hanno il diritto di:
- Partecipare alle attività promosse dal Coordinamento;
- Partecipare mediante i rappresentanti designati da ogni organizzazione, alle Sezioni Territoriali di C.O.M. dell’Assemblea con diritto di voto.
- Accedere, per mezzo dei rappresentanti designati da ogni organizzazione, alle cariche elettive.
ORGANI
Art. 5 Sono organi del Coordinamento:
- L’assemblea dei soci, suddivisa nelle Sezioni Territoriali C.O.M.;
- Il Consiglio Direttivo composto dai Referenti delle Sezioni Territoriali dei C.O.M.;
- Il Presidente ed il Vice Presidente nominati dal Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti , costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti, esterni al Consiglio Direttivo e nominati (dall’Assemblea) Consiglio Direttivo di cui, almeno uno iscritto all’albo dei Revisori Contabili.
Non possono far parte degli organi sociali , coloro che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con il Coordinamento.
Le cariche sociali, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’ASSEMBLEA
Art. 6 L’Assemblea opera ai fini di cui precedentemente art. 1 e si articola in 13 Sezioni, la cui estensione territoriale coincide con quella dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) della Provincia e precisamente:
Chieri, Chiasso, Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Susa, Torino, Venaria.
Ciascuna sezione dell’Assemblea è costituita dai rappresentanti, in numero di uno per Associazione ovvero Gruppo Comunale o Intercomunale – come definiti al precedente art. 2 – avente sede nel territorio della Sezione stessa.
Ogni Sezione dell’Associazione elegge a votazione segreta un Consigliere ed un Vicario, con funzioni di Referente della Sezione Territoriale C.O.M. dell’Assemblea.
Le sedute delle Sezioni Territoriali di C.O.M. dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei soci componenti; in seconda convocazione che, in caso di urgenza, può avvenire nella stessa giornata, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti.
Le deliberazioni delle Sezioni Territoriali di C.OM. dell’Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti, tranne che per le proposte di modifica dello Statuto, i cui al successivo art. 10. Le deliberazioni, afferenti le tematiche, aventi rilevanza generale nei riguardi delle attività del Coordinamento, assumono carattere propositivo e sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
A parità di voti prevale il voto del Consigliere eletto, che svolge le citate funzioni di Referente.
Le sezioni Territoriali di C.O.M. dell’Assemblea sono convocate almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Consigliere eletto lo ritiene necessario, o se richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo di C.O.M. dell’Assemblea.
I verbali di ogni adunanza vengono redatti dal Segretario, e sottoscritti dai Consiglieri, o in alternativa dai Vicari, e dal Segretario verbalizzante.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da parte del Consigliere almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 7 Il Consiglio Direttivo è costituito dai 13 Consiglieri, rappresentanti ciascuno la propria Sezione Territoriale di C.O.M. dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo compete:
- Esaminare, ai fini dell’approvazione, le deliberazioni delle Sezioni Territoriali di C.O.M.;
- nominare nel suo interno un Presidente e un Vice Presidente, ed un Segretario con funzioni di Tesoriere;
- deliberare in merito alle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare in materia di gestione finanziaria del Coordinamento (bilancio);
- provvedere alla stesura del bilancio e del rendiconto dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando la metà più uno di Consiglieri ne formi la richiesta.
In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente:
- Entro il 15 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- Entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto all’esercizio precedente, da sottoporre all’Assemblea.
Il Consiglio assume le deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I Consiglieri assenti ingiustificati per più di tre volte in un anno decadono automaticamente, fatti salvi inderogabili motivi di impedimento, dell’incarico, e vengono sostituiti dai vicari ovvero nominando il primo tra i non eletti delle Sezioni Territoriali di C.O.M. dell’Assemblea.
I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
IL PRESIDENTE
Art. 8 Il Consiglio Direttivo elegge con votazione a scrutinio segreto , il Presidente e il Vice Presidente.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente rimane in carica per un periodo di tre anni, ed è rieleggibile, come pure il Vice Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento, previa consultazione dei Consiglieri.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il VicePresidente cura l’ordinaria amministrazione sino l’insediamento del nuovo Presidente.
BILANCIO
Art. 9 Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo approvati annualmente, così come citato nell’Art. 7, devono contenere le entrate, suddivise percentualmente e le spese suddivise in spese correnti e spese straordinarie.
ENTRATE ORDINARIE
- Contributi da parte delle associate;
- Contributi da privati;
- Contributi da Comuni, della Provincia, Regione, dello Stato;
- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche;
- Contributi da Organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzione;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (ex DMF25/05/1995).
ENTRATE STRAORDINARIE
- Donazioni e/o lasciti testamentari
- Proventi derivanti da alienazioni;
- Acquisizioni e/o gestione di beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- Altre entrate non classificabili.
SPESE ORDINARIE
- Spese generali di funzionamento, (affitto, telefono, personale, ecc.);
- Spese per la formazione dei volontari;
- Rimborso ai volontari;
- Spese per l’acquisizione di beni e servizi;
- Spese correnti non classificabili.
SPESE STRAORDINARIE
- Acquisizioni di bei mobili, immobili e attrezzature;
- Spese straordinarie di manutenzione
Il patrimonio del Coordinamento è formato dalle somme o da mezzi o da immobili reperiti così come al paragrafo precedente
In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio sociale sarà previa deliberazione dell’Assemblea devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operante nel medesimo settore.
ULTERIORI NORME INTERNE
Art. 10 Con appositi regolamenti interni da approvarsi, verranno disciplinate nel dettaglio le competenze del Consiglio Direttive, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario con funzioni di Tesoriere.
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 11 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazioni approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, delibera le modifiche al presente Statuto, su proposta dei due terzi delle Sezioni Territoriali di C.O.M. dell’Assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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